DM 23.7.2009

Lenzi SpA in collaborazione con ANACI ha presentato presso Hot.Alpi a Bolzano il nuovo Decreto Ministeriale

 

AssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobili1.GU nº 265 del 14-11-200523Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, nº 162 – attuazione della direttivaDecreto del Predente della Repubblica 24 luglio 1996, nº 459 – attuazione delle direttiveCircolare nº 157296 del 14 aprile 1997 – Circolare esplicativa per l’applicazione del DecretoLegge 5 marzo 1990, nº 46 – Norme per la sicurezza degli impianti;Decreto Ministeriale 26 ottobre 2005 – Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensoreLe vigenti leggi urbanistiche, le norme antisismiche, le norme di tutela dei beni culturaliUNI EN 81-1:2005 - Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori –UNI EN 81-2:2005 - Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – ParteIl 9 giugno 2006 è stata pubblicata la nuova direttiva macchine 2006/42/CE. Gli Stati Membri applicano le nuove disposizioni aAlcuni Comuni hanno comunque deciso di adottare per le piattaforme elevatrici le stesse procedure prescritte dal D.P.R. 162/99AssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale MobiliUNI EN 81-28:2004 - Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori -UNI EN 81-3:2001 - Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori –UNI EN 81-58:2004 - Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori - ParteUNI EN 81-70:2005 - Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori -UNI EN 81-71 - Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori -UNI EN 81-72:2004 - Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori -UNI EN 81-73 - Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori - ApplicazioniUNI EN 294 - Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimentoUNI EN 1070 - Sicurezza del macchinario – Terminologia;UNI EN 13015:2002 - Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di manutenzione;ISO/FDIS 9386-1:2000 – Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobilityUNI EN 81-80:2004 - Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori -prEN 81-21 - Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport ofprEN 81-31 - Safety rules for the construction and installation of lifts – Accessible goods only lifts;prEN 81-41 - Safety rules for the construction and installation of lifts – Special lifts for the transportrappresentante legale pro-tempore del condominio proprietarioun apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che sipersona fisica o giuridica che si assume la responsabilità di progettare, costruire eascensore per persone o ascensore per persone e merci o montacarichi accessibileil responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazionetutte le operazioni necessarie per garantire il sicuro e previsto funzionamento dell’impiantole modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione,AssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobiliun apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collegale disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazioneoperazioni che iniziano dopo aver ricevuto la notizia di persona(e)ditta o parte di una ditta dove persona(e) competente(i)persona incaricata, adeguatamentedispositivo installato permanentementepersona fisica o giuridica che ha il potere di disporre dell’impianto4;Compresa l’eventuale deroga concessa dal Ministero per lo Sviluppo Economico nel caso in cui non esista uno spazio libero oAssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobilidichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di alimentazione dell’ascensore ai sensi dellaper le attività soggette al controllo di prevenzione incendi (D.M. 16 febbraio 1982) il Certificato didichiarazione di idoneità delle strutture (atte a sopportare i carichi indotti dall’ascensore), redattala dichiarazione di conformità CE è rilasciata dal fabbricante e non dall’installatore;l’installatore deve comunque rilasciare una dichiarazione nella quale attesti di aver installato il5Tuttavia, come si è detto nel paragrafo “Leggi e norme di riferimento”, in alcuni comuni le procedure per le suddette piattaformeAssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobilieseguire la manutenzione con periodicità conforme alle esigenze dell’ascensore;annotare sul libretto le verifiche semestrali prescritte dalla legge;su richiesta del proprietario, dare l’assistenza al soggetto incaricato delle verifiche biennali e/opromuovere tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate;verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione;fermare l’impianto, nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, fino a quando essoAssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale MobiliPulizia e lubrificazione delle apparecchiature all’interno del vano e della cabina;Controllo dei dispositivi di sicurezza e loro messa a punto;Intervento di soccorso;Riparazioni di apparecchiature deteriorate per usura e che non determinano una modifica delleil funzionamento del paracadute;il funzionamento del limitatore di velocità;il funzionamento delle serrature delle porte;il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza;lo stato delle funi di sospensione e dei loro attacchi;l’isolamento fra loro e verso terra dei circuiti elettrici.AssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobilidella velocitàdella portatadella corsadell’azionamento (idraulico o elettrico).AssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale MobiliAutorità nazionali;Proprietari e datori di lavoro (uso attrezzature da lavoro Decreto Legislativo 626/94, articoli 3 e 4);Aziende di manutenzione;Soggetti incaricati delle verifiche periodiche biennali.RISCHI ALTI: a breve termine;RISCHI MEDI: a medio termine o al momento di una modernizzazione importante;RISCHI BASSI: a lungo termine o insieme a una modernizzazione dei componenti interessatiAssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale MobiliAssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobiliporte di piano e guide inferiori delle porte,precisione della fermata ai piani,indicatori che non sono in aree riservate,pulsanti di piano,pulsanti di cabina,pulsanti di apertura porte,dispositivi di comunicazione bidirezionale che permettano un contatto permanente con un servizioilluminazione normale della cabina,dispositivo di riapertura porte,segnali e pittogrammi di sicurezza;AssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobili6 la verificaL’Art 2, comma 1, lettera i), del D.P.R. 162/99 recita: “modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione,AssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobiliaventi un abitacolo per contenere il carico (cabina o piattaforma o altro contenitore per il carico),che servono piani definiti;aventi corsa maggiore o eguale a 2 m.;traslanti su guide rigide o, pur non spostandosi lungo guide rigide, traslanti lungo un percorso perfettamenteaventi portata non inferiore a 25 kg oppure idonei a sollevare un carico maggiore di 50 kg;installati stabilmente.indirizzo dello stabile ove si intende installare il montacarichi;portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi;ragione sociale della ditta individuata dal proprietario o da chi per esso per l’installazione delindirizzo dello stabile ove è installato il montacarichi;portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi;dichiarazione di conformità della ditta costruttrice ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Presidenteindicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge nº 1415 del 1942, cui il proprietario ha affidatoAssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobiliaccettazione dell’incarico ad effettuare le verifiche periodiche sul montacarichi da parte di un organismocambiamento della velocità del montacarichi;cambiamento della portata del montacarichi;cambiamento della corsa del montacarichi;cambiamento del tipo di azionamento del montacarichi (idraulico, elettrico, ecc.);sostituzione di parte essenziale del montacarichi;variazione dell’altezza del piano di carico.i dispositivi di blocco delle porte o portelli di piano;il dispositivo contro eccesso di velocità;la valvola di blocco (o la valvola di riduzione differenziale);i circuiti di sicurezza con componenti elettronici;il paracadute;gli ammortizzatori, esclusi quelli a molla senza ritorno ammortizzato.AssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale MobiliConvenzione 2006Convenzione 2006 introduce anche le principali norme afferenti la direttiva 88/378.Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori - ApplicazioniFuni di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Funi a trefoli per ascensoriRegole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Controlli eRegole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensoril’accessibilità all’edificio da parte di persone disabili;normative antincendio;realizzazione di impianti di messa a terra e linee di alimentazione elettricapuntografica

Guida alla gestione

della sicurezza nell’uso

di ascensori, montacarichi

e piattaforme elevatrici

 

 

Guida alla gestione della sicurezza nell’uso di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici

 

INDICE

 

1. Presentazione pag. 1

2. Impianti di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici pag. 3

2.1 Leggi e norme di riferimento pag. 3

2.2 Definizioni (art. 2 del D.P.R. 162/99 - UNI EN 13015:2002 - art. 4.1.13 del D.P.R. 503/96) pag. 4

2.3 Le responsabilità dell’amministratore per l’installazione di un ascensore pag. 6

2.4 Le responsabilità dell’amministratore per l’installazione di un montacarichi

o di una piattaforma elevatrice pag. 8

2.5 Le responsabilità dell’amministratore per l’esercizio di ascensori, montacarichi

e piattaforma elevatrici pag. 9

2.6 Le responsabilità delle ditte di manutenzione pag. 10

2.7 Le responsabilità del soggetto incaricato delle verifiche periodiche pag. 10

2.8 Le responsabilità del Comune competente pag. 11

3. Manutenzione ordinaria e straordinaria (D.P.R. 162/99 - art. 2, comma i) pag. 12

3.1 Manutenzione ordinaria pag. 12

3.2 Manutenzione straordinaria pag. 13

4. L’adeguamento della sicurezza degli ascensori esistenti (D.M. 26/10/2005 - EN 81-80:2003

e UNI EN 81-80:2004 - cenno a UNI 10411-1&2, cenno a UNI EN 81-28:2004) pag. 15

5. Soccorso a persone intrappolate (D.P.R. 162/99 - art. 15, comma 2 - UNI EN 13015:2002) pag. 18

Allegato I Estratto UNI EN 13015:2002 - PUNTO 4.3.2. pag. 19

Informazioni per il proprietario dell’impianto

Allegato II Estratto dal D.P.R. 30 aprile 1999, nº 162 pag. 21

Allegato III Estratto dalla Circolare del 14 aprile 1997, nº 157296 pag. 25

Allegato IV Le norme UNI in Gazzetta Ufficiale: Convenzione 2006 pag. 28

Allegato V Dichiarazione di conformità pag. 29

 

AssoAscensori - Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale Mobili

 

 

Guida alla gestione della sicurezza nell’uso di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici

 

1

 

1. PRESENTAZIONE

 

La presente guida è destinata agli amministratori condominiali, ai condomini e ai proprietari che hanno

la responsabilità in merito alla sicurezza di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici, sia per

le parti esclusive sia per quelle comuni.

 

LA SICUREZZA È UN DOVERE DI TUTTI

 

L’amministratore del condominio, pur non avendo la facoltà di intervenire direttamente sulle parti private,

deve per questo sollecitare i proprietari ad adeguare gli impianti alle norme di sicurezza, anche

con un invito semplicemente formale che sarà messo a verbale alla prima assemblea.

Per l’impianto condominiale, il fatto che l’ascensore salga e scenda non è di per sé indice di sicurezza,

in quanto può nascondere difetti e insidie che si possono evidenziare solo con opportuni controlli.

Considerando gli indici di anzianità degli impianti riportati nel grafico successivo, si riscontra che in alcuni

casi, gli impianti molto vecchi potrebbero non essere migliorati e costituire una potenziale fonte di

pericolo. Per questo, vanno fatti esaminare da un esperto progettista o installatore che giudicherà se,

e in quali termini, debbano essere rimodernati o sostituiti. Quelli realizzati in periodi più recenti possono

invece, con gli opportuni interventi, garantire i necessari livelli di sicurezza.

 

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Guida alla gestione della sicurezza nell’uso di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici

 

2

 

RIPARTIZIONE DEL PARCO INSTALLATO PER ANZIANITÀ

 

Fonte: AssoAscensori

Con tale obbiettivo il Ministro delle Attività Produttive ha emanato il Decreto 26 ottobre 2005

“Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente

alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE”

Tale decreto fornisce agli amministratori e agli utenti degli impianti la possibilità di adeguarsi alle disposizioni

normative, evitando il rischio di incidenti dovuti alla non conformità degli impianti alle norme di

sicurezza e anche le relative sanzioni.

In ogni caso, la legge nº 46/1990 prescrive che i lavori di manutenzione, riparazione e ammodernamento

di qualunque parte dell’impianto debbano essere affidati unicamente a imprese e operatori abilitati.

 

< 0 1956 1956-1965 1966-1973 1974-1989 1990-1998 1999-2003

5

10

15

20

25

30

 

6,5%

15,5%

18,5%

28,0%

22,0%

9,5%

 

1

 

Guida alla gestione della sicurezza nell’uso di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici

 

3

 

2. IMPIANTI DI ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI

 

La presente guida costituisce un utile supporto per confrontarsi con i tecnici incaricati dell’esecuzione

dei lavori.

Gli obblighi specifici relativi alla sicurezza degli impianti di ascensori e montacarichi sono definiti dal

D.P.R. 30 aprile 1999, nº 162 (attuazione della direttiva ascensori 95/16/CE), dal D.P.R. 24 luglio 1996,

nº 459 (attuazione della Direttiva Macchine) e dalla Legge 5 marzo 1990, nº 46.

 

La circolare esplicativa nº 157296 del 14 aprile 1997 che indica le modalità di applicazione del D.P.R.

459/96 ai montacarichi e alle piattaforme elevatrici per disabili con altezza di caduta superiore ai 2 metri,

dopo la pubblicazione del suddetto D.P.R. 162/99 rimane in vigore solo per le piattaforme elevatrici.

 

Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio gli ascensori, i montacarichi e le piattaforme

elevatrici conformi alle disposizioni dei regolamenti vigenti e ai requisiti essenziali di cui agli allegati I

del D.P.R. 30 aprile 1999, nº 162 e del D.P.R. 24 luglio 1996, nº 459 purché, debitamente installati, mantenuti

in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e

la salute.

 

2.1 Leggi e Norme di riferimento

 

Gli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici sono

definiti dalle seguenti disposizioni legislative:

 

ascensori 95/16/CE – per gli ascensori commercializzati dopo il 24 giugno 1999;

 

relative alle macchine 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE – per i montacarichi e

le piattaforme elevatrici installati dopo il 31 dicembre 1996 (la direttiva macchine 98/37/CE, non

pubblicata nella G.U. italiana, riunisce e integra le direttive recepite con il D.P.R. 459/96);

 

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, nº 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici

per disabili;

 

 

installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva

95/16/CE;

 

e di prevenzione incendio, nonché le vigenti disposizioni comunali.

 

Le norme tecniche armonizzate di riferimento sono:

 

Parte1: Ascensori elettrici;

 

2: Ascensori idraulici;

 

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2

partire dal 29.12.2009. Fino a tale data sarà consentita la commercializzazione di prodotti conformi alla direttiva 98/37/CE.

 

3

per i montacarichi e per tutti quegli impianti di sollevamento che non hanno la cabina.

 

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4

 

Ascensori per il trasporto di persone e merci - Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci;

 

Montacarichi elettrici ed idraulici;

 

58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano;

 

Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci – Parte 70: Accessibilità agli

ascensori delle persone, compresi i disabili;

 

Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci – Ascensori resistenti ai vandali;

 

Applicazioni particolari per ascensori e montacarichi per passeggeri e merci – Ascensori antincendio;

 

particolari per ascensori e montacarichi per passeggeri e merci - Comportamento degli ascensori

in caso di incendio;

 

di zone pericolose con gli arti superiori;

 

 

 

– Rules for safety dimensions and functional operations – Part 1: vertical lifting platforms.

Il Ministero delle Attività Produttive, con decreto 16 gennaio 2006, ha disposto la pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della norma:

 

Ascensori esistenti - Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e

degli ascensori per merci esistenti.

Sono inoltre in avanzato stato di preparazione le seguenti norme:

 

persons and goods - New passenger and goods lifts in existing buildings;

 

 

of persons and goods - Vertical lifting platforms intended for use by persons with impaired

mobility.

 

2.2 Definizioni (art. 2 del D.P.R. 162/99 - UNI EN 13015:2002 - art. 4.1.13 del

DPR 503/96)

 

Ai fini della presente guida, si applicano le definizioni specificate nell’art. 2 del D.P.R. 162/99 e nelle norme

della serie UNI EN 81, nonché nuove definizioni come segue:

 

2.2.1 amministratore del condominio:

dell’impianto;

 

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5

 

2.2.2 ascensore:

sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata

al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia

se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o

alla portata di una persona che si trova al suo interno [D.P.R. 162/99];

 

2.2.3 fabbricante:

commercializzare sia componenti di sicurezza (per ascensori e macchine) che macchine (scale mobili,

marciapiedi mobili, montacarichi non accessibili e montacarichi accessibili solo per carico e scarico,

piattaforme elevatrici), che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

 

2.2.4 impianto:

solo per carico e scarico o montacarichi non accessibile, o scala mobile o marciapiede mobile

o piattaforma elevatrice;

 

2.2.5 installatore:

dell’ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

 

2.2.6 manutenzione:

e dei suoi componenti dopo l’ultimazione dell’installazione e per tutto il suo ciclo di vita.

La manutenzione include:

a) la lubrificazione, la pulizia, ecc.; tuttavia, le seguenti operazioni di pulizia possono non essere

considerate come manutenzione:

1) la pulizia delle parti esterne del vano di corsa;

2) la pulizia delle parti esterne della scala mobile o del marciapiede mobile;

3) la pulizia dell’interno della cabina;

b) i controlli;

c) le operazioni di soccorso ai passeggeri;

d) le operazioni di taratura e regolazione;

e) le riparazioni o le sostituzioni di componenti che possano essere dovute a usura o rottura

e che non alterino le caratteristiche dell’impianto.

Le seguenti attività non sono considerate operazioni di manutenzione:

a) la sostituzione di componenti principali quali la macchina, la cabina, il quadro di manovra,

ecc., o di componenti di sicurezza quale il paracadute, ecc., anche se le caratteristiche del

nuovo componente siano identiche a quelle dell’originale;

b) la sostituzione dell’impianto;

c) la modernizzazione dell’impianto, inclusa la modifica di qualsiasi caratteristica dell’impianto

(per esempio la velocità, la portata, ecc.);

d) le operazioni di soccorso effettuate dai Vigili del Fuoco.

 

2.2.7 modifiche costruttive:

in particolare:

1) il cambiamento della velocità;

2) il cambiamento della portata;

3) il cambiamento della corsa;

4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

 

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Guida alla gestione della sicurezza nell’uso di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici

 

6

 

5) la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico,

del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti

principali.

 

2.2.8 montacarichi:

piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale

è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone

o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona

che si trova al suo interno [D.P.R. 162/99];

 

2.2.9 norme armonizzate:

europea su mandato della Commissione Europea e approvate da quest’ultima, i riferimenti

delle quali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e trasposti in una

norma nazionale;

 

2.2.10 operazioni di soccorso:

intrappolata(e) in un ascensore e che terminano con la liberazione della(e) persona(e) intrappolata(

e);

 

2.2.11 organizzazione di manutenzione:

addetta(e) alla manutenzione effettua (effettuano) operazioni di manutenzione per conto del

proprietario dell’impianto (vedere legge 46/90);

 

2.2.12 persona competente addetta alla manutenzione:

addestrata, (vedere serie EN ISO 9000), qualificata per conoscenza ed esperienza pratica,

provvista delle necessarie istruzioni e supportata nell’organizzazione di manutenzione per

permettere che le operazioni di manutenzione richieste siano eseguite in sicurezza (vedere

D.P.R. 24.12.1951, n° 1767);

 

2.2.13 piattaforma elevatrice (D.P.R. 24.07.1996, nº 503):

che collega piani definiti comprendendo una piattaforma guidata, le caratteristiche della

quale sono intese primariamente a permettere l’accesso di persone con mobilità ridotta

[definizione tratta dal prEN81-41:2006];

 

2.2.14 proprietario dell’impianto:

e che ha la responsabilità del suo uso e funzionamento.

 

2.3 Le responsabilità dell’amministratore per l’installazione di un ascensore

 

Il D.P.R. 162/99 dispone che gli impianti di ascensori devono essere progettati, realizzati e commercializzati

secondo la direttiva europea 95/16/CE; l’applicazione delle norme armonizzate, come definite nel

punto 2.2.9 della presente Guida, garantisce la presunzione di conformità dell’impianto ai requisiti essenziali

di sicurezza e di salute definiti dalla direttiva.

L’installazione di un ascensore prevede un’interazione tra le attività dell’installatore dell’ascensore e

quelle dell’impresa responsabile della costruzione dell’edificio e uno scambio di informazioni tra installatore

e proprietario.

 

Guida alla gestione della sicurezza nell’uso di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici

 

7

 

Tali attività comportano la fornitura di materiali e la prestazione di mano d’opera relative a parecchi lavori

accessori non facenti parte propriamente dell’impianto, ma necessari sia per le operazioni di montaggio

sia per la messa in esercizio dell’impianto stesso, per i quali sono richiesti specifici adempimenti

burocratici. In particolare:

1) la costruzione e/o la verifica delle strutture portanti dell’ascensore con relativo macchinario e delle

protezioni dell’impianto, richiedono il rispetto di adempimenti di carattere urbanistico a livello comunale

e, per installazioni in zone sismiche, il deposito dei calcoli di progetto presso gli organi tecnici

regionali;

2) eventuali misure di prevenzione incendio per le quali occorre l’approvazione del progetto e il successivo

rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi dai Vigili del Fuoco;

3) le condizioni ambientali climatiche, sociali (atti vandalici), prevenzione incendi, ecc.;

4) gli accessi diretti, agevoli e sicuri all’ascensore e alle aree nelle quali è installato il macchinario;

5) gli impianti elettrici di alimentazione di forza motrice, luce e collegamento a terra;

6) il collegamento del dispositivo di comunicazione bidirezionale che consente di ottenere un collegamento

permanente dall’interno della cabina con un servizio di pronto intervento;

7) altri aspetti relativi al luogo di installazione.

Al termine dell’installazione, per ottenere la dichiarazione di conformità CE dall’installatore, in ottemperanza

agli obblighi definiti nel D.P.R. 30 aprile 1999, n° 162, occorre che l’amministratore si assicuri dell’esistenza

della documentazione da cui risultino gli accordi intercorsi tra installatore e proprietario circa:

1) l’uso previsto dell’ascensore;

2) le condizioni ambientali;

3) i problemi di ingegneria civile

4) altri aspetti relativi al luogo di installazione.

 

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4

un volume di rifugio quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema.

 

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8

 

In particolare questa documentazione deve comprendere:

 

Legge 5 marzo 1990, n° 46;

 

prevenzione incendi rilasciato ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37, o

documento equivalente ai sensi del comma 5 del citato art. 3 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37;

 

e firmata da un tecnico abilitato.

Il proprietario di un nuovo ascensore o il suo legale rappresentante, entro dieci giorni dalla data della dichiarazione

di conformità dell’impianto (rilasciata dall’installatore), deve inviare al comune competente per territorio (o alla

provincia autonoma competente secondo il proprio statuto) una comunicazione relativa alla messa in servizio

dell’ascensore, redatta in conformità al comma 2 dell’articolo 12 del D.P.R. 30 aprile 1999, n° 162, che contenga:

a) l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;

b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del costruttore del montacarichi

o della piattaforma elevatrice, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1996, nº 459;

d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 30 aprile 1999, n° 162;

e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, nº 46, cui il proprietario ha affidato

la manutenzione dell’impianto;

f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’articolo

13, comma 1 del D.P.R. 30 aprile 1999, n° 162, che abbia accettato l’incarico.

L’ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo

comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto

competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

 

2.4 Le responsabilità dell’amministratore per l’installazione di un montacarichi

o di una piattaforma elevatrice

 

Il D.P.R. 459/96 dispone che i montacarichi e le piattaforme elevatrici devono essere progettati e realizzati

secondo le direttive di riferimento, successivamente riepilogate nella direttiva 98/37/CE.

Per l’installazione di un montacarichi o di una piattaforma elevatrice si adotta una procedura che differisce

da quella descritta per un ascensore solo nei seguenti punti:

 

 

montacarichi o la piattaforma elevatrice in conformità alle istruzioni di montaggio rilasciate dal

fabbricante (vedere legge 46/90).

L’amministratore deve comunque prendere tutte le misure idonee a garantire che il montacarichi o la

piattaforma elevatrice sia usato esclusivamente con le modalità indicate dal fabbricante.

 

2.5 Le responsabilità dell’amministratore per la manutenzione

 

Nel Capo II del D.P.R. 162/99 è promulgato il regolamento per l’esercizio degli ascensori e dei montacarichi.

 

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Tale regolamento si applica agli ascensori di nuova installazione e a quelli installati in conformità alle

norme vigenti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 162/99.

I riferimenti normativi riguardanti la manutenzione delle piattaforme elevatrici con altezza di caduta superiore

a 2,0 m si trovano nel punto B. “Piattaforme elevatrici per disabili” della circolare esplicativa nº

157296 del 14 aprile 1997.

 

La Legge 46/90 definisce i requisiti di professionalità degli addetti alla manutenzione e gli adempimenti

obbligatori in caso di modifiche agli impianti.

Lo Stato italiano, nel recepire la direttiva ascensori 95/16/CE, ha emanato il D.P.R. 30 aprile 1999, n°

162, che individua il proprietario, o il suo legale rappresentante, come unico responsabile dell’esercizio

dell’impianto e definisce i doveri del proprietario e degli altri operatori.

Ai sensi del D.P.R. 162/99, il proprietario di un ascensore, o il suo legale rappresentante, deve:

1) affidare la manutenzione dell’ascensore e le verifiche semestrali/annuali prescritte dalle leggi vigenti

a una ditta specializzata, abilitata presso la Camera di Commercio (art. 15, comma 1);

2) provvedere prontamente alle riparazioni o sostituzioni, segnalate dal manutentore, per un ascensore

che sia stato fermato in caso di pericolo in atto (art. 15, commi 5, 6 e 7);

3) sottoporre ogni due anni l’ascensore alla verifica da parte di un soggetto (Ente o Organismo

Notificato), che abbia accettato l’incarico (art. 13, comma 1);

4) sottoporre l’impianto a verifica straordinaria, da parte di un Ente o di un Organismo Notificato, a

seguito di un incidente o dopo aver apportato una modifica costruttiva all’impianto (art. 14, commi

1, 2 e 3);

5) dare l’assistenza al soggetto incaricato delle verifiche biennali e/o straordinarie;

6) far esporre nella cabina dell’impianto il numero di matricola, la portata in kg e in numero di persone,

il nome e l’indirizzo del soggetto incaricato delle verifiche periodiche, (art. 16, comma 3);

 

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sono assimilate a quelle prescritte dal D.P.R. 162/99 per i montacarichi con portata non inferiore a 25 kg.

 

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7) assicurare la regolarità e la disponibilità del libretto dell’impianto all’atto delle verifiche periodiche

o straordinarie (art. 16, comma 2);

8) informare di ogni eventuale variazione il Comune di competenza e il soggetto incaricato delle verifiche

periodiche (art. 12, comma 4);

9) controllare almeno ogni sei mesi che il manutentore e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche

abbiano assolto i loro compiti, verificando la regolarità del libretto dell’impianto;

10) dar corso, in tempi brevi e dopo eventuali tempestivi controlli, alle segnalazioni del manutentore

e del soggetto incaricato delle verifiche biennali.

 

2.6 Le responsabilità delle ditte di manutenzione

 

Le ditte di manutenzione devono:

 

 

 

straordinarie;

 

 

 

non sia stato riparato, informandone tempestivamente il proprietario o il suo legale rappresentante

e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l’adozione degli

eventuali provvedimenti di competenza (D.P.R. 162/99, art. 15).

 

2.7 Le responsabilità del soggetto incaricato delle verifiche periodiche

 

Il soggetto incaricato per le verifiche periodiche, deve eseguire le verifiche, biennali e straordinarie, e

rilasciare al proprietario e al manutentore il relativo verbale; in caso di esito negativo deve darne comunicazione

al Comune per i provvedimenti di competenza (D.P.R. 162/99, art. 13 e 14).

 

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2.8 Le responsabilità del Comune competente

 

Il Comune, competente per territorio, deve disporre il fermo dell’ascensore, quando è informato di una

situazione di pericolo, fino alla data della verifica straordinaria con esito positivo (D.P.R. 162/99, art. 14,

comma 1).

Come si può osservare, si tratta di cose semplici, che richiedono un minimo di sensibilità al problema

e la presa di coscienza delle proprie responsabilità per la sicurezza comune.

 

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3. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (D.P.R. 162/99 - art. 2, comma i)

3.1 Manutenzione ordinaria

 

L’art. 13 del D.P.R. 162/99 prescrive che il proprietario dello stabile (o il suo legale rappresentante) sono

tenuti ad effettuare regolari manutenzioni all’impianto ivi installato e, ai fini della sua conservazione

e del suo normale funzionamento, devono affidare la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore,

montacarichi o piattaforma elevatrice a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata

ovvero a operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente (art 15 D.P.R. 162/99).

La norma UNI EN 13015:2002 segnala che gli addetti alla manutenzione (organizzazione di manutenzione

o persona competente addetta alla manutenzione come specificato al punto 2.2 “definizioni“) intervengano

sugli impianti per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria.

La manutenzione ordinaria consiste principalmente nelle seguenti operazioni:

 

 

 

 

caratteristiche dell’ascensore.

Pertanto, in funzione delle caratteristiche dell’impianto, il personale addetto alla manutenzione provvede

periodicamente a verificare che le apparecchiature elettriche, meccaniche e/o idrauliche funzionino

regolarmente, che le porte di piano siano regolate in modo da non creare disservizi, che le catene e le

funi di sospensione siano in uno stato di buona conservazione, che i dispositivi siano puliti e lubrificati.

Ricordiamo che la pulizia interna delle pareti vetrate del vano corsa non rientra nel novero delle attività

di normale manutenzione.

Inoltre, ogni sei mesi per gli ascensori e ogni anno per i montacarichi e per le piattaforme elevatrici

(vedi anche secondo paragrafo del precedente punto 2.5), il manutentore deve effettuare la verifica

periodica ai sensi del comma 4 dell’art. 15 del D.P.R. 30 aprile 1999, nº 162.

 

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In questa fase deve essere verificato:

 

 

 

 

 

 

L’esito di tali prove e verifiche deve essere annotato sul libretto dell’impianto di cui all’art. 16 del D.P.R. 162/99.

Compito degli addetti alla manutenzione è anche quello di segnalare e sollecitare la necessità della sostituzione

di apparecchiature rotte e logorate e di effettuare la loro sostituzione in modo corretto.

L’attività del manutentore deve essere coadiuvata dall’attività del proprietario/amministratore che deve assicurare:

1) che il nome e il numero di telefono dell’organizzazione di manutenzione siano sempre disponibili

per l’utente dell’impianto, affissi in modo permanente e chiaramente visibili;

2) che le chiavi delle porte (botole) del locale del macchinario e del locale delle pulegge di rinvio e

delle porte (botole) di ispezione e di emergenza siano permanentemente disponibili nell’edificio e

siano utilizzate solo da persone autorizzate ad avere accesso a tali locali;

3) che gli accessi alle aree di lavoro e ai locali di lavoro siano mantenuti sicuri e liberi per il personale di

manutenzione e che l’organizzazione di manutenzione sia informata circa ogni pericolo o cambiamento

nei luoghi di lavoro e/o nelle vie d’accesso (illuminazione, ostacoli, condizioni del terreno, ecc.);

4) che il libretto dell’impianto sia sempre disponibile per le annotazioni delle verifiche semestrali del manutentore

e per le verifiche biennali da parte di un tecnico dell’Ente o dell’Organismo Notificato incaricato.

 

3.2 Manutenzione straordinaria

 

Per un impianto d’ascensore, oltre agli interventi di natura ordinaria, sono da prevedere anche interventi

di natura straordinaria che non sono compresi nelle attività di normale manutenzione.

 

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Rientrano in queste attività la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro

elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti

principali, quali i componenti di sicurezza le cui caratteristiche, tuttavia, dovranno essere uguali a quelle

dei meccanismi sostituiti.

La sostituzione